Lesione del rapporto parentale - Danno biologico, morale e relazionale - Potenziale coesistenza - Accertamento - Criteri. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19402 del 22/08/2013
Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e,, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19402 del 22/08/2013