Autonoma risarcibilità di quest'ultimo - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013
Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, ed il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013