Liquidazione complessiva a prescindere dalle singole voci di danno - Necessità - Sottocategorie del "danno biologico" e del "danno morale" - Funzione meramente descrittiva - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 687 del 15/01/2014
La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai "nomina iuris" dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del "danno biologico" e del "danno morale" continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 687 del 15/01/2014