Dichiarazione del testatore di non poter firmare perché cieco - Rilevanza - Limiti - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8346 del 09/04/2014
Ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, i non vedenti hanno, in linea di principio, la capacità di sottoscrivere gli atti che li riguardano, sicché, ai fini della validità del testamento pubblico, la dichiarazione del testatore di non poter firmare perché cieco, seppur trasfusa nell'atto dal notaio rogante, è insufficiente, occorrendo anche che essa sia veridica, in quanto, altrimenti, il testamento è nullo per difetto di sottoscrizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8346 del 09/04/2014