successioni "mortis causa" - Pagamento di debiti e pesi ereditari - Possesso di quietanze da parte di erede testamentario - Valenza probatoria ai fini del rimborso - Prova presuntiva - Idoneità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21391 del 18/09/2013
Il possesso delle quietanze, ancorché prive di intestazione ovvero intestate al "de cuius" o all'eredità, costituisce idonea prova presuntiva dei relativi pagamenti da parte del possessore, sempre che si riferiscano a debiti ereditari o all'assolvimento degli obblighi fiscali riconducibili alla successione ed il possessore si identifichi con uno degli eredi, salva l'allegazione di idonea prova contraria da parte dell'avente interesse.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21391 del 18/09/2013