Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015
Donazione lesiva della legittima - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data di apertura della successione - Azione di riduzione proposta dall'erede del legittimario - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine di prescrizione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015
In tema di successione necessaria, qualora la lesione della legittima derivi da donazioni, il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione non essendo sufficiente il "relictum" a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva, senza che rilevi, a tal fine, che la riduzione sia domandata, ai sensi dell'art. 557, primo comma, cod. civ., dall'erede del legittimario, a cui non spetta un diritto autonomo rispetto al suo dante causa, sicché, ove al momento dell'apertura della successione del legittimario risulti già maturata la prescrizione dell'azione di riduzione, resta preclusa all'erede la possibilità di domandare utilmente la stessa, non potendo la morte del legittimario comportare la reviviscenza di un diritto che quest'ultimo aveva già perduto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015