Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - capacità - di testare - incapacità - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19767 del 02/10/2015
Giudizio di annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore - Processo penale per circonvenzione di incapaci - Pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19767 del 02/10/2015
Non è configurabile un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c. tra il giudizio di annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore ed il processo penale per circonvenzione di incapace atteso che mentre, in quest'ultimo, l'accoglimento della domanda prescinde dall'esistenza di un pregiudizio e postula che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, sia assolutamente privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, in sede penale, l'accertamento dello stato di infermità fisica o deficienza psichica della vittima è necessariamente finalizzato alla dimostrazione della specifica incapacità naturale di cui avrebbe profittato l'imputato, in maniera da indurlo a compiere un determinato atto giuridico pregiudizievole per sé o per altri.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19767 del 02/10/2015