successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21107 del 31/10/2005
Mutamento della titolarità del rapporto obbligatorio nel corso del giudizio - Legittimazione "ad processum" dell'originario titolare - Permanenza - Possibilità del successore di intervenire e di essere chiamato in causa - Successore rimasto estraneo al processo - Effetti di rito della sentenza - Operatività nei suoi confronti - Esclusione - Fattispecie in tema di regolamento delle spese processuali. . Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21107 del 31/10/2005
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21107 del 31/10/2005