successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15208 del 19/07/2005
Legittimazione attiva e passiva all'impugnazione - Ammissibilità - Dante causa non estromesso e successore a titolo particolare - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15208 del 19/07/2005
Il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa che non sia stato in precedenza estromesso e che, per questo motivo, conserva la veste di litisconsorte necessario, è onerato a chiamarlo nell'instaurato giudizio di gravame, con la conseguenza che la relativa omissione comporta un difetto di integrità del contraddittorio rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e determina, ove tale rilievo sia effettuato dalla corte di cassazione, la necessità della rimessione della causa nella fase di merito in cui il vizio si è configurato ai fini della sua eliminazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15208 del 19/07/2005