società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - responsabilità - verso i creditori sociali - Società in stato di insolvenza - Azione ex art. 2394 cod. civ. del liquidatore - Terzo assuntore del concordato preventivo - Ammissibilità - Fondamento - Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4309 del 23/02/2010
Il terzo assuntore del concordato preventivo di una società in stato di insolvenza è legittimato, in qualità di successore a titolo particolare del liquidatore, a spiegare intervento nel giudizio di responsabilità da quest'ultimo promosso, ai sensi dell'art. 2394 cod. civ., nei confronti degli amministratori e dei sindaci delle società, in rappresentanza della massa dei creditori.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4309 del 23/02/2010