successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere- Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15107 del 02/07/2014
Morte della parte cedente del diritto controverso nel corso del giudizio - Litisconsorzio necessario processuale fra gli eredi - Sussistenza - Avvenuto trasferimento del diritto prima dell'apertura della successione - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15107 del 02/07/2014
Il trasferimento "inter vivos" del diritto controverso determina, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la "legittimatio ad causam" della parte cedente, sicché, in caso di decesso di quest'ultima, il rapporto processuale non subisce alterazioni, ma solo vicende interruttive, trasmettendosi la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, in base all'art. 110 cod. proc. civ., dal "de cuius" agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario, senza che abbia rilievo che il diritto controverso non fosse più nel patrimonio del "de cuius" al momento dell'apertura della successione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15107 del 02/07/2014