Successore parte in appello - Condanna alle spese - Limiti - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1633 del 27/01/2014
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi al giudizio di appello, risultandovi soccombente insieme al dante causa, non può essere condannato per le spese del giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1633 del 27/01/2014