Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27770 del 20/12/2011
Azione di riduzione - Legittimazione passiva - Titolare della posizione giuridica contestata - Sussistenza - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Azione di riduzione proposta con giudizi diversi - Litispendenza, continenza o connessione - Configurabilità - Esclusione.
In tema di tutela dei diritti dei legittimari, nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario. Ne consegue che, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario; né, qualora l'azione di riduzione venga proposta con giudizi diversi contro i singoli coeredi, è ipotizzabile litispendenza, continenza o connessione tra le cause.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27770 del 20/12/2011