Erroneità - Rettificabilità da parte del giudice - Limiti - Mero errore materiale.
In tema di testamento olografo, l'inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), pur se essa, senza essere così voluta dal "de cuius", sia impossibile (nella specie, il "12-112-1990" ), può essere rettificata dal giudice, ricorrendo ad altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, sì da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10613 del 23/05/2016