Divieto - Applicabilità alle sole procedure esecutive - Azioni dei creditori di accertamento e di condanna nei confronti dell'erede - Promuovibilità.
In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, il divieto posto dall'art. 506 c.c. di promuovere procedure individuali concerne unicamente le azioni esecutive, sicché non impedisce ai creditori ereditari di promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna per procurarsi un titolo giudiziale - accertativo o esecutivo - azionabile per soddisfarsi sul residuo della procedura concorsuale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8104 del 21/04/2016