Responsabilità "intra vires hereditatis" - Valore di riferimento - Stima in sede di inventario - Rilevanza - Condizioni.
In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'erede, senza ricorrere alla liquidazione di tipo concorsuale di cui agli art. 498 e ss. c.c. e provvedere alla conversione dei beni del "de cuius" in denaro, può procedere al pagamento individuale dei creditori ex art. 495 c.c. e conservare per sé la parte dell'attivo ereditario che dovesse residuare; in tal caso la responsabilità dell'erede è limitata al valore della stima dei beni effettuata in sede di inventario.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 23350 del 16/11/2016