Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993
Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Determinazione della porzione disponibile - Riunione fittizia - Lesione di legittima - Accertamento - Criteri.
Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa erria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa erria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993