Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - delazione dell'eredità (chiamata all'eredità) - patti successori e donazioni "mortis causa" (divieto) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24450 del 19/11/2009
Disciplina prevista dall'art. 458 cod. civ. - Patto successorio - Individuazione - Modalità - Conversione in testamento - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Configurano un patto successorio - per definizione non suscettibile di conversione in un testamento, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ., in quanto in contrasto col principio del nostro ordinamento secondo cui il testatore è libero di disporre dei propri beni fino al momento della morte - sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris" di cui la disposizione erria rappresenti l'adempimento. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la natura di patto successorio e non di transazione - come erroneamente ritenuto dal giudice di merito - alla scrittura privata con la quale una sorella aveva consentito al trasferimento in favore dei fratelli della proprietà di immobili appartenenti al padre, a fronte dell'impegno, assunto dai medesimi, di versarle una somma di denaro, da considerare, in relazione allo specifico contesto, come una tacitazione dei suoi diritti di erede legittimario).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24450 del 19/11/2009