Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredità devolute a minori o interdetti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2276 del 27/02/1995
Rappresentante legale dell'incapace - Accettazione tacita dell'eredità - Effetti nei confronti dell'incapace - Esclusione - Conseguenze.
L'art. 471 cod.civ., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 cod,civ., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi "intra vires hertis". Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 cod.civ. (nella specie, trattavasi di una divisione amichevole dei beni erri), non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2276 del 27/02/1995