Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredità devolute a persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19598 del 29/09/2004
Inventario - Omessa redazione entro tre mesi dall'accettazione - Conseguenze.
In tema di accettazione dell'eredità, poiché le persone giuridiche diverse dalle società non possono, ai sensi dell'art.473 cod. civ., accettare le eredità loro devolute se non con il beneficio d'inventario (e, per le eredità devolute prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, se non munendosi altresì dell'autorizzazione governativa di cui all'art.17 cod. civ.), qualora l'accettazione, nell'unica forma consentita dalla legge, sia divenuta inefficace (nella specie, per mancata redazione dell'inventario entro tre mesi dall'accettazione, in assenza di richiesta di proroga del termine), si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il chiamato è da considerare erede puro e semplice, va esclusa l'esistenza stessa dell'accettazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19598 del 29/09/2004