Chiamato all'eredità - Partecipazione in contumacia a due gradi di giudizio relativo a beni erri - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Informale dichiarazione di disinteresse alla lite - Irrilevanza.
L'accettazione tacita di eredità, ex art. 476 cod. civ., ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'er, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del "de cuius" (nella specie aventi ad oggetto il recesso dalla compravendita di immobili), e ciò anche se lo stesso chiamato nella fase d'appello e informalmente - mediante uno scritto - abbia dichiarato il disinteresse alla lite, trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13384 del 08/06/2007