Trentino-alto adige - province - materie di competenza provinciale - masi chiusi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2983 del 27/02/2012
Coeredi - Accordo divisorio condizionato - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a clausola di designazione condizionata dell'assuntore.
La speciale normativa dettata in tema di maso chiuso, per effetto della legge della Provincia di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, non sottrae il bene alla successione erria, ma impone unicamente di considerarlo, nella divisione del patrimonio errio, come unità indivisibile e di assegnarlo ad un unico erede o legatario, operando i criteri legali di determinazione dell'assuntore solo in mancanza di testamento e di un accordo tra i chiamati alla successione legittima. Ne consegue che nulla vieta ai coeredi, nell'esercizio della loro autonomia privata, di inserire nell'accordo divisorio, che porta allo scioglimento della comunione erria ed all'individuazione dell'assuntore del maso, un elemento accidentale quale una condizione. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto l'invalidità di una clausola dell'intercorso accordo divisorio, recante la designazione dell'assuntore a condizione che egli sgomberasse i fondi del maso dai veicoli ivi ricoverati entro una certa data e la previsione della sua sostituzione con altro coerede in caso di mancato avveramento della condizione, escludendo la S.C. che tale pattuizione comporti un'attribuzione congiunta del maso, contrasti con la certezza dei traffici o con il divieto di alienazione del diritto di assunzione od incorra nella nullità sancita dall'art. 475, secondo comma, cod. civ. per l'accettazione dell'eredità).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2983 del 27/02/2012