Termine previsto dall'art. 480 cod. civ. - Pendenza del giudizio di accertamento del destinatario dell'istituzione di erede - Rilevanza ai fini della decorrenza della prescrizione - Esclusione - Fondamento.
In tema di accettazione dell'eredità, la pendenza di un giudizio volto all'accertamento del soggetto destinatario dell'istituzione di erede, sulla base della ricostruzione della volontà testamentaria, non rileva, in quanto impedimento di mero fatto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 480 cod. civ., trattandosi di diritto di natura potestativa, per il quale non operano gli atti interruttivi della prescrizione e che è soggetto unicamente alle ordinarie cause di sospensione ed agli impedimenti legali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21687 del 14/10/2014