Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - legato - acquisto - richiesta del possesso – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24751 del 05/11/2013
Legato avente ad oggetto la proprietà di un bene - Facoltà del beneficiario di chiederne la consegna nei confronti del detentore - Permanenza fino all'eventuale acquisto della proprietà da parte di un terzo - Fondamento.
Se il legato ha per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficario non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l'erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge: non è, difatti, configurabile, alla stregua dell'art. 649, terzo comma, cod. civ., un diritto autonomo a richiedere il possesso della cosa legata, integrando la relativa richiesta un onere del legatario, rispetto al quale è estranea la prescrizione, che colpisce, a norma dell'art. 2934 cod. civ., i diritti soggettivi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24751 del 05/11/2013