Diritto all'accettazione - Termine fissato dal giudice (azione interrogatoria) - Natura - Decadenza - Fondamento - Conseguenze - Prorogabilità del termine - Esclusione.
In tema di successioni per causa di morte, il termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 481 cod. civ., entro il quale il chiamato deve dichiarare la propria eventuale accettazione dell'eredità, anche con inventario, è un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato. Ne consegue che dal decorso di detto termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare, rimanendo preclusa ogni proroga di esso, senza che rilevi in senso contrario la possibilità di dilazione consentita dall'art. 488, secondo comma, cod. civ. unicamente per la redazione dell'inventario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4849 del 26/03/2012