Pagamento dei debiti erri e dei legati "intra vires" - Nozione - Oneri modali - Inclusione nei "debiti" - Conseguenze.
La disposizione dell'art. 490 comma secondo n. 2) cod. civ. che limiti la responsabilità dell'erede accettante con il beneficio d'inventario per il pagamento dei debiti erri e dei legati "intra vires" e "cum viribus hertis", va intesa nel senso che nell'espressione "debiti" debbono ricomprendersi, sebbene non espressamente menzionati, anche gli oneri modali e, più in generale, tutti i pesi erri posti a carico dell'erede dall'art. 752 cod. civ., con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il beneficiario del modo testamentario non può agire sui beni propri dell'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario ma deve subire il concorso dei creditori erri e dei legatari.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5067 del 29/04/1993