Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - liquidazione dell'eredità - pagamento dei creditori e legatari – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25670 del 24/10/2008
Liquidazione concorsuale - Azioni dei creditori - Divieto - Limiti - Azioni di accertamento e condanna verso l'erede beneficiato - Ammissibilità - Conseguenze - Titolo esecutivo a carico dell'erede beneficiato - Esonero dal pagamento - Limiti - Onere probatorio a carico dell'erede - Oggetto - Fattispecie in tema di crediti tributari.
In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506, primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo; l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse errio sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza. (Principio reso con riguardo ad una pretesa fiscale, ritenuta non azionabile dalla sentenza impugnata in cui la commissione tributaria aveva erroneamente negato che l'ufficio creditore potesse domandare alcunché per non aver fatto opposizione allo stato di liquidazione ed ivi ottenuto una riforma dello stesso).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25670 del 24/10/2008