Cartella di pagamento - Liquidazione dell’eredità con beneficio d’inventario - Notifica all’erede in pendenza della procedura - Ammissibilità - Fondamento.
La cartella di pagamento con cui l’ente previdenziale fa valere un credito contributivo non è un atto esecutivo, ma preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto; ne consegue che la sua notificazione all’erede, in pendenza della procedura di liquidazione dell’eredità con beneficio d’inventario, non rientra nella previsione dell’art. 506 c.c. che vieta le procedure esecutive dopo la pubblicazione prescritta dal comma 3 dell’art. 498 c.c.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 299 del 10/01/2017