Pluralità di chiamati - Redazione dell'inventario da parte di uno di essi - Efficacia per gli altri non accettanti puri e semplici - Limiti.
In base al disposto dell'art. 510 cod. civ. la redazione dell'inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, ma non anche a quelli che siano divenuti tali per essere decaduti dalla facoltà di accettare con beneficio di inventario, non potendo la redazione dell'inventario attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8034 del 19/07/1993