Validità ed efficacia di fronte ai terzi della rinunzia all'eredità - Condizioni - Compimento dell'inventario - Necessità - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 519 cod. civ. costituiscono condizioni per la validità e l'efficacia di fronte ai terzi della rinuncia all' eredità la sua forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere della Pretura del mandamento in cui si è aperta la successione) e la sua iscrizione nel registro delle successioni, mentre non è richiesto dalla detta norma il successivo compimento dell'inventario (nel termine prescritto), che, peraltro, costituisce formalità logicamente e giuridicamente incompatibile con l'essenza e le finalità proprie del negozio di dismissione dell'eredità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11634 del 30/10/1991