Specifica accettazione dei subentranti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Operatività "ipso iure" dell'acquisto per accrescimento - Conseguenze - Irrevocabilità della rinunzia erria.
In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 cod. civ., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8021 del 21/05/2012