Decorso del termine - Sospensione - Per i chiamati ulteriori - Individuazione - Criterio.
L'apertura della successione fa sorgere nei destinatari della "vocatio" il diritto di accettare l'eredità, soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, salvo che si tratti di "chiamati ulteriori". Sono da considerare tali soltanto coloro che subentrano in luogo dei rinunzianti, secondo il meccanismo delle devoluzioni disciplinato dagli artt. 522 e 523 cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12575 del 22/09/2000