Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - da parte dei creditori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7735 del 29/03/2007
Azione ex art. 524 cod. civ. - Trascrizione nei confronti degli aventi causa degli altri chiamati - Necessità - Sequestro - Disciplina applicabile - Art. 2905 cod. civ. - Sequestro conservativo dei beni oggetto di delazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In caso di rinuncia all'eredità o di inutile decorso del termine all'uopo fissato, per impugnare la rinuncia e renderla inefficace i creditori debbono esperire l'azione prevista dall'art. 524 cod. civ., proponendo e trascrivendo la domanda anche nei confronti di chi si affermi quale avente causa degli altri chiamati all'eredità rispetto al medesimo immobile. Poiché tale azione produce in rapporto ai creditori del chiamato rinunciante i sostanziali effetti dell'azione revocatoria, al sequestro richiesto per assicurare gli effetti dell'accoglimento della domanda prevista dall'art. 524 è applicabile la disciplina dettata dall'art. 2905 cod. civ., potendosi trascrivere il sequestro tanto nei confronti del dante causa del debitore che nei confronti di quest'ultimo al solo scopo di far accertare l'esistenza del credito vantato verso di lui; non è invece idonea al medesimo fine la semplice richiesta di sequestro conservativo dei beni oggetto della delazione erria, atteso che verrebbe altrimenti elusa la disciplina degli effetti della trascrizione, la quale ha riguardo a situazioni tipiche, e considerato che detti beni non appartengono a chi è chiamato all'eredità. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore delle norme sul procedimento cautelare uniforme).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7735 del 29/03/2007