Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - curatore - obblighi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16428 del 15/07/2009
Cessazione della giacenza - Cause relative all'adempimento degli obblighi insorti in tale periodo - Legittimazione processuale del curatore - Permanenza - Fondamento - Fattispecie in tema di notifica di ricorso per cassazione relativo a giudizio in materia tributaria.
Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità, anche quando sia venuta meno la situazione di giacenza, per l'adempimento degli obblighi che attengono al periodo di gestione dell'eredità. Non può quindi considerarsi inesistente la notifica al curatore del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia dell'Entrate in un giudizio avente ad oggetto l'adempimento di obblighi di natura fiscale sorti durante il periodo di giacenza, anche se, dopo la pronuncia della sentenza di appello, sia intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16428 del 15/07/2009