Vendita di bene errio da parte dell'erede apparente - Opponibilità all'erede vero - Condizioni - Priorità della trascrizione dell'accettazione erria dell'erede apparente - Necessità - Fondamento.
La vendita di bene errio da parte dell'erede apparente, ai sensi degli artt. 534, terzo comma, e 2652, n. 7, cod. civ., ove manchi l'anteriore trascrizione della sua accettazione erria (pur se accettazione tacita, trascrivibile ex art. 2648, terzo comma, cod. civ.), non è opponibile all'erede vero che abbia trascritto l'accettazione posteriormente alla vendita stessa, né la mera trascrizione dell'atto traslativo del bene errio comprova, di per sé, un'accettazione erria opponibile ai terzi o all'erede vero, potendo il bene essere pervenuto all'alienante in virtù di un titolo diverso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11305 del 05/07/2012