Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10014 del 24/06/2003
Coniuge avente diritto di abitazione sulla casa familiare ex art. 540 cod.civ. - Creditore ipotecario dell'erede - Opponibilità dell'iscrizione ipotecaria - Fondamento normativo - Art. 534 commi secondo e terzo cod. civ. - Utilizzabilità della norma sulla priorità delle trascrizioni - Esclusione.
Rispetto ad un immobile, destinato ad abitazione familiare e su cui il coniuge del defunto abbia acquistato il diritto di abitazione sulla base dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., l'ipoteca iscritta dal creditore sulla piena proprietà dello stesso bene, in forza del diritto concessogli dall'erede, è opponibile al legatario alle condizioni stabilite dall'art. 534, commi secondo e terzo, cod. civ.. Non è invece utilizzabile come regola di risoluzione del conflitto quella dell'anteriorità della trascrizione dell'acquisto dell'erede rispetto alla trascrizione dell'acquisto del legatario, perché la norma sugli effetti della trascrizione, dettata dall'art. 2644 cod. civ., non riguarda il rapporto del legatario con l'erede e con gli aventi causa da questo: infatti , il legatario acquista il diritto di abitazione direttamente dall'erndo, e perciò non si verifica ne' in rapporto all'acquisto dell'erede dall'erndo ne' in rapporto all'acquisto del creditore ipotecario dall'erede la situazione del duplice acquisto, dal medesimo autore, di diritti tra loro confliggenti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10014 del 24/06/2003