Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - testamento in genere - interpretazione - successioni "mortis causa" - successione testamentaria - capacità - di ricevere per testamento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5664 de
Disposizione a favore di un ente ospedaliero privato della personalità giuridica al momento della apertura della successione - Inefficacia della disposizione testamentaria - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di ente ospedaliero risultante poi inserito in una struttura più ampia facente capo al Comune.
Dovendo escludersi, in via di principio, che la qualità di chiamato a succedere possa essere riconosciuta esclusivamente a soggetti dotati di personalità giuridica, la designazione, da parte del testatore, di un ente ospedaliero che, nelle more, tale personalità abbia perduto (nella specie, per essere stato inserito, al momento dell'apertura della successione, in una struttura pubblica più ampia, facente capo al comune) ben può essere utilizzata per assumere come elemento di individuazione, in via relazionale, proprio i fini da quell'ente perseguiti, onde pervenire alla conclusione che il "de cuius", volendo istituire il soggetto che, alla sua morte, si fosse trovato preposto alla cura di ben individuati interessi pubblici, abbia validamente nominato, nella scheda testamentaria, l'ente che, al momento della sua redazione, tali interessi perseguiva in concreto, salvo che non risulti che egli avrebbe inteso escludere un ente che tali scopi assolvesse in un più ampio quadro di finalità istituzionali, poiché, ove ciò non risultasse, la disposizione, attraverso la esplicita definizione dello scopo, può efficacemente assumere connotazione modale nei confronti della più vasta struttura pubblica legittimamente chiamata alla successione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5664 del 25/06/1997