Successioni mortis causa - rinunzia all'eredità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1476 del 18/05/1971
Collegamento della rinuncia da parte di un chiamato con una convenzione fra i chiamati all'eredità per la limitazione o l'esclusione dell'efficacia della rinuncia nei rapporti interni - ammissibilità.*
In linea generale e configurabile il collegamento fra la rinuncia all' eredità da parte di un chiamato ed una convenzione fra i chiamati alla medesima eredità per limitare e persino escludere l'efficacia della rinuncia nei rapporti interni in tal caso, salva l'ipotesi di contrasto con norme imperative, le parti realizzano una situazione negoziale complessa, nella quale il negozio tipico della rinuncia ed i suoi effetti legali vengono deviati ed utilizzati secondo lo schema e l'intento pratico predeterminato nella convenzione la disciplina di siffatta ipotesi di collegamento negoziale deve essere desunta da un'attenta valutazione del profilo funzionale, cioè dello scopo concretamente perseguito e della natura ed intensità del collegamento. ( V 509'50).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1476 del 18/05/1971