Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5666 del 18/10/1988
Diritto di accettazione - prescrizione - rinvenimento di testamento successivamente all'apertura della successione - irrilevanza.*
Il vigente ordinamento giuridico non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla devoluzione testamentaria e l'altro da quella legittima, ciascuno soggetto ad un proprio termine di prescrizione, ma prevede (con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che ne sia il titolo della chiamata) un unico diritto d'accettazione, che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal giorno dell'apertura della successione, e che se è, invece, esercitato, mediante l'accettazione dell'eredità devoluta per legge consente al chiamato ed ai terzi, nel caso di testamento successivamente scoperto, qualunque sia il tempo trascorso dalla apertura della successione, di chiederne l'esecuzione, sia nella ipotesi in cui il testamento sia più favorevole al chiamato (perché ad esempio gli attribuisce una quota maggiore rispetto a quella devoluta per legge ovvero beni ulteriori) sia nell'ipotesi opposta, nel qual caso però vige il principio secondo cui l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti nel testamento oltre il valore dell'eredità o con pregiudizio della porzione di legittima che gli è dovuta. ( V 697/83, mass n 425439).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5666 del 18/10/1988