Successioni mortis causa - disposizioni generali - delazione dell' eredita’ (chiamata all'eredita’) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4929 del 13/08/1980
Poteri del chiamato prima dell'accettazione - in genere - chiamato non possessore dei beni erri - legittimazione nelle azioni relative a crediti del de cuius - insussistenza - costituzione in giudizio del predetto chiamato ed eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal medesimo - estromissione dal giudizio - necessita - prosecuzione del giudizio - legittimazione passiva - individuazione.*
Il chiamato all'eredità che non e nel possesso dei beni erri non e legittimato attivamente e passivamente nelle azioni relative a crediti del de cuius, poichè tali azioni, presupponendo un attivo interessamento tendente a incrementare il patrimonio ereditario, comportano, di regola, l'accettazione tacita dell'eredità. Ne consegue che, qualora il chiamato si costituisca in giudizio ed eccepisca la propria carenza di legittimazione passiva,il giudice deve disporne l'estromissione dal giudizio, il quale deve essere proseguito nei confronti dell'erede o del chiamato nel possesso dei beni erri, ovvero, se nessuno si costituisce o accetta il contraddittorio, nei confronti di un curatore speciale nominato a norma dell'art 528 cod civ. ( V 1021/76, mass n 379676).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4929 del 13/08/1980