Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 23/02/1982
Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - legittimazione - azione di riduzione esperita dal legittimario accettante con beneficio di inventario - intervento ex art. 105 cod. Proc. Civ. Del creditore del "de cuius" - inammissibilità.*
Procedimento civili - intervento in causa di terzi - volontario - in genere.*
Il creditore del de cuius è privo dell'interesse idoneo a legittimare il suo intervento ex art. 105 cod. proc. civ. nel processo per Azione di riduzione esperita dal legittimario, ove questi abbia accettato l'eredità con il beneficio dell'inventario, poiché, in tale ipotesi, quegli, a norma dell'art. 557 cod. civ., non può proporre in via surrogatoria l'indicata Azione o approfittarne. Ne' detto interesse è ravvisabile in previsione di una eventuale decadenza dell'erede dal beneficio, giacché in tal caso l'estensione della responsabilità dello stesso coinvolgerebbe tutto il suo patrimonio e non soltanto i beni ottenuti mediante l'Azione di riduzione, ne' in relazione ai vantaggi derivanti al creditore del de cuius dall'esperimento vittorioso dell'Azione in questione da parte dell'erede beneficiato, trattandosi di vantaggi postulanti l'insufficienza del patrimonio personale del medesimo a sopportare i pesi riflettentisi su di esso in alcune evenienze relativa alla eredità beneficiata (art. 492 cod. civ., etc.) e comunque connessi ad un incremento del patrimonio del debitore, configurante di per sè un interesse del creditore generico e di mero fatto.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 23/02/1982