Successioni mortis causa - accettazione dell'eredita’ – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 337 del 10/02/1967
Beneficio d'inventario - decadenza - vendita di beni ereditari senza la prescritta autorizzazione - effetti - differenza fra l'ipotesi dell'erede capace e dell'erede incapace.*
La violazione dell'art. 747 cod.proc.civ.,dettato a prevalente tutela dell'interesse dei creditori e legatari dell'eredità, importa decadenza dal beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 493 cod.civ., su istanza dei creditori e legatari stessi, se l'alienazione non autorizzata dei beni erri sia stata posta in essere dall'erede capace. Qualora, invece,l'erede alienante sia un incapace e non abbia ottenuto l'autorizzazione prevista nel secondo comma del predetto art. 747 cod.proc.civ., l'alienazione non autorizzata può essere impugnata tanto dai creditori e legatari dell'eredità, affinchè il bene alienato non venga sottratto all'asse ereditario e possa costituire oggetto di soddisfacimento delle loro ragioni, quanto dallo stesso incapace, poichè la norma anzidetta e preordinata anche a sua protezione. Tuttavia, quando l'alienazione stessa venga autorizzata dal giudice tutelare ai sensi dell'art.320 cod.civ., che realizza il massimo di tutela degli interessi dei minori, l'impugnativa e riservata soltanto ai creditori e legatari.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 337 del 10/02/1967