Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredita’ - con beneficio d'inventario - decadenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 985 del 07/04/1973
Mancato compimento in termini - alienazioni non autorizzate - omissioni o infedeltà nell'inventario - effetti - mancato compimento in termini dell'inventario da parte del notaio incaricato dall'erede - responsabilità del notaio - sussistenza.*
168020 363371*
168023 363371*
Tanto la fattispecie astratta di cui al secondo comma dell'art 485 cod civ (omesso compimento dell'inventario entro il termine prescritto) quanto le altre di cui agli artt 493 e 494 (alienazioni non autorizzate di beni erri ed omissioni o infedeltà nell'inventario) contemplano un'ipotesi di decadenza: nel primo caso, dal diritto di acquisire la qualità di erede beneficiato e negli altri dal diritto di mantenerla, con la conseguenza, in tutte dette ipotesi, che l'erede si intende accettata senza beneficio dell'erede, al quale viene cosi addossata la responsabilità per i debiti dell'asse. Non può quindi distinguersi tra la prima e le altre due fattispecie al fine di escludere nella prima la responsabilità, per un debito ereditario non coperto dalle attività dell'asse, del notaio che, incaricato dall'erede di provvedere all'espletamento delle formalità per l'accettazione con il beneficio dell'inventario e delegato dal giudice alla confezione dell'inventario medesimo, non abbia esaurito l'inventario nel termine di legge.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 985 del 07/04/1973