Con beneficio d'inventario - effetti - in genere - liquidazione dell'eredità - rilascio dei beni erri - atto di riconoscimento di un debito compiuto dall'erede - natura di atto di disposizione dei beni erri - esclusione - condizioni.*
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In tema di eredità accettata con il beneficio d'inventario, e di rilascio dei beni erri a favore dei creditori e dei legatari (art. 507 cod. civ.), non può ravvisarsi un atto di disposizione dei beni erri, come tale inefficace nei confronti dei creditori e dei legatari se compiuto dopo la trascrizione della dichiarazione di rilascio, nell'atto di riconoscimento di un debito compiuto dall'erede, allorché sia diretto non all'effettivo riconoscimento di un debito verso l'eredità, ma, questo essendo certo ed incontestato, soltanto ad individuare il titolare del credito medesimo.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5528 del 08/09/1983