Rinunzia fatta in esecuzione di precedente convenzione e dietro corrispettivo - nullità - esclusione.*
La rinuncia all'eredità, fatta in esecuzione di una precedente convenzione e dietro corrispettivo, non può ritenersi compiuta sotto condizione e, pertanto, ad essa e inapplicabile l'art. 520 cod.civ., il quale sancisce la nullità della rinuncia all'eredità fatta sotto condizione.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1026 del 17/05/1967