Successioni mortis causa - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 310 del 18/01/1982
Azione ex art. 524 cod. Civ. - legittimazione passiva - spettanza esclusiva al debitore rinunziante - litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati accettanti - insussistenza - conseguenze.*
La legittimazione passiva nell'azione promossa ai sensi dello art. 524 cod. civ. - che ha caratteri propri rispetto all'azione surrogatoria ed a quella revocatoria, poiché con essa il creditore mira ad essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni erri fino alla concorrenza del suo credito - spetta esclusivamente a detto debitore, senza che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante. Con la conseguenza che mentre la sentenza è "utiliter data" nei confronti del solo debitore, autore della rinuncia, il creditore potrà agire sul patrimonio ereditato, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore. ( V 2394/74, mass nn 370781, 370783, 370784; ( V 1470/64 mass n 302088).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 310 del 18/01/1982