Successioni mortis causa - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985
Soddisfacimento delle ragioni del coniuge - facoltà di commutazione - in genere - disciplina ex art. 547 cod. Civ. - estensione all'ipotesi di usufrutto testamentario - inammissibilità - computabilità della somma occorrente per la commutazione come passività erria giustificante la vendita ex art. 719 cod. Civ. - esclusione.*
La disciplina sulla commutabilità dell'usufrutto uxorio, prevista dall'art. 547 cod. civ. (il quale è applicabile alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151, che lo ha abrogato), non è estensibile all'ipotesi di usufrutto testamentario (anziché ex lege), restando in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 719 cod. civ. (vendita dei beni per il pagamento dei debiti erri), la possibilità di considerare la somma occorrente per la commutazione dell'usufrutto come passività ereditaria, sia pure futura ed eventuale, giustificante la vendita di un immobile di valore maggiore di altro, la cui vendita sarebbe sufficiente in Mancanza di tale passività. ( V 6667/82, mass n 424301; ( V 2305/81, mass n 413039).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985