Successione mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6011 del 22/11/1984
Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - determinazione della porzione disponibile - effetti - determinazione del valore dell'asse ereditario - determinazione dell'entità della lesione - riferimento al tempo dell'apertura della successione - integrazione pecuniaria della quota di riserva - valore del bene spettante.*
In tema di riunione fittizia e d'imputazione alla quota del legittimario, il quale abbia proposto domanda di riduzione (artt. 556 e 564 cod. civ.), la consistenza oggettiva dei beni donati in vita dal "de cuius" deve essere determinata con riferimento al momento della donazione, mentre la valutazione economica dei beni medesimi va fatta sulla base del potere d'acquisto della moneta, al momento dell'apertura della successione, tenendo conto di tutte le potenzialità economiche dei beni stessi. ( V 2452/76, mass n 381236; ( V 468/76, mass n 379121; ( V 2621/74, mass n 371076).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6011 del 22/11/1984