Successioni "mortis causa" - coeredità (comunione ereditaria) - in genere – Corte di Cassazione - Sez. L, Sentenza n. 5348 del 29/05/1998
Obbligazioni nascenti dall'amministrazione dei beni nella comunione - Presunzione di solidarietà del vincolo tra i coeredi - "Beneficium excussionis" - Inapplicabilità - Limiti.
Le obbligazioni nascenti dall'amministrazione dei beni nella comunione incidentale ereditaria, in quanto assunte nell'interesse comune di tutti gli eredi partecipanti alla comunione, danno luogo ad una presunzione di solidarietà del vincolo tra i coeredi a norma dell'art. 1294 cod. civ.; solidarietà che comporta che ogni questione relativa alla cattiva amministrazione dei beni oggetto della comunione, alla ripartizione degli utili da essi derivanti e dei debiti della gestione riguardano esclusivamente i rapporti interni tra partecipanti alla comunione; ne' trova applicazione il "beneficium excussionis", che è previsto solo in ipotesi eccezionali e che comunque è operante in sede esecutiva, non essendo precluso al creditore di agire, in sede di cognizione, nei confronti del debitore solidale ai fini dell'accertamento del credito e della relativa condanna.
Corte di Cassazione - Sez. L, Sentenza n. 5348 del 29/05/1998