Stato di graduazione dell'eredità beneficiata - Omessa presentazione delle dichiarazioni di credito nel termine dell'art. 498 c.c. - Possibilità di partecipazione alla procedura di liquidazione concorsuale - Esclusione - Azione nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e legatari collocati nello stato di graduazione - Spettanza.
Una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di credito è preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro azione ex art. 502, comma 3, c.c. nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20713 del 13/08/2018